L’ingenuità spesso ci porta a trasgredire a normative più o meno recenti non sempre pubblicizzate a dovere, è il caso della mobilità elettrica applicata alla bicicletta.
Terminologie commerciali e legislative determinano un gap informative a scapito dell’utente, che spesso non percepisce la differenza fra ciclomotore elettrico e bici con pedalata assistita.
Nello specifico l’art. 50 del Codice della Strada sancisce:
“che il velocipede, è un veicolo con due o più ruote funzionante esclusivamente con la forza muscolare, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati dalla persona che conduce il veicolo; • Sono altresì da considerare velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0.25 kW. la cui stessa alimentazione viene progressivamente ridotta ed infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h oppure se il ciclista cessa di pedalare”
(continua…)
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